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Sez. 3, Sentenza n. 3377 del 21/05/1986 (Rv. 446337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL CAPO AUTONOMO DELLA DECISIONE CONCERNENTE LE SPESE DEL GIUDIZIO - TERMINE BREVE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL CAPO AUTONOMO DELLA DECISIONE CONCERNENTE LE SPESE DEL GIUDIZIO - TERMINE BREVE - APPLICABILITÀ.*

La pronuncia sulle spese del giudizio costituisce capo autonomo della decisione, rispetto al quale l'interesse ad impugnare sorge in modo immediato e diretto dalla pronuncia stessa, non presentando esso alcun collegamento con gli altri punti della decisione. Conseguentemente, la parte che intende dolersi della pronuncia sulle spese, contenute nella sentenza d'appello notificata, deve proporre ricorso per Cassazione nel termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 325 cod. proc. civ.. (Conf 4829/82, mass n 422827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)