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Sez. U - , Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019 (Rv. 656075 - 02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Programma di fabbricazione - Sua equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656075-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Le disposizioni del programma di fabbricazione, di regola, si limitano genericamente ad individuare e reperire le aree per i servizi occorrenti, in relazione alla capacità insediativa comunale, senza ulteriori specificazioni, ma non introducono vincoli preordinati all'espropriazione, sicché per poter legittimamente incidere sulla proprietà privata devono tradursi nella dichiarazione di pubblica utilità o in provvedimenti ad essa equipollenti, ai fini della realizzazione dell'opera sull'area stessa, come nel caso in cui l'inclusione di un fondo nel programma di fabbricazione sia funzionale all'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)