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Sez. L - , Sentenza n. 36456 del 13/12/2022 (Rv. 666298 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Violazione del principio del “ne bis in idem” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666298-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato, la riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem", poiché, qualora non venga sospeso, il procedimento disciplinare resta comunque unitario sin dall'inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all'esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)