Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie
Testo in vigore al
Art. 10
1. Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarita' relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e societa' che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.
2. La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'art. 131 del citato testo unico.
Art. 11
1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonche' con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.
Art. 12
1. Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprieta' agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta, per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente.
3. Il passaggio di proprieta' e' effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.
4. Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.
Titolo II. Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione
Art. 13
1. Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'.
2. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.91013
Art. 14
1. Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Art. 15
1. E' concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.12
Art. 16
1. E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.
2. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.
3. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate.
4. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.910
Art. 17
1. Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilita' o dall'effettiva abitazione, e' accordata la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
2. E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.
3. La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unita' economiche a se' stanti.11
Art. 18
1. I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima, compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro od ipotecaria ridotte ad un quarto.
2. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
3. E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.
Art. 19
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonche' alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.1910
Art. 20
1. Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora, le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'art. 19.
2. Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art. 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.
3. Nelle ipotesi previste nei precedenti commi e' dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.
Titolo III. Espropriazioni
Art. 21
1. Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono esteso a tutti gli enti e societa' di cui all'art. 16 dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.14
Art. 22
1. Fino al 31 dicembre 1953 si puo' procedere, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, qualora la costruzione di case sia ritenuta, utile all'interesse generale.
2. La sussistenza dell'interesse generale e' riconosciuta con decreto del prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.
3. Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.
4. Il decreto del prefetto e' notificato d'ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso e' dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto.
5. In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla, data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del prefetto diventa esecutivo.
6. Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilita'.
7. Il proprietario ha facolta' di sostituirsi al richiedente nella esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entra sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla meta' della indennita' indicata nel decreto del prefetto, la quale sara' incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore.
8. Puo' essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da casse di risparmio.
9. Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potra' domandare all'autorita' giudiziaria competente la decadenza, della ottenuta dichiarazione di pubblica utilita' e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della meta' della indennita' ricevuta per l'espropriazione.
10. Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare, a loro cura e tempestivamente, dall'Ufficio del genio civile, il prefetto puo' concedere una, proroga non superiore a mesi sei.
Titolo IV. Disposizioni finali
Art. 23
1. Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350.
Art. 24
1. Sono fatte salve le piu' favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
2. La esenzione preveduta dall'art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.
Art. 25
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita, del sigillo dello (Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI -
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI