Sez. U, Sentenza n. 828 del 26/03/1973 (Rv. 363104 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - OGGETTO - PERIODO DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - NATURA DI LIMITE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - OGGETTO - PERIODO DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - NATURA DI LIMITE.*
Il secondo comma dell'art 25 della legge 5 marzo 1963, n 246, - dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 maggio 1966, n 44 - conferiva ai comuni un autonomo potere di imposizione per il decennio 1953-1963. La norma - fissando il periodo di tempo del potere di imposizione del tributo, anteriore all'entrata in vigore della legge - costituiva, per cio stesso, limite interiore del potere medesimo, considerato sia sotto l'aspetto soggettivo (volonta astratta di imposizione), sia sotto l'aspetto oggettivo (imposizione del tributo relativo ad una serie indeterminata di persone, rispetto alle quali sussistessero i presupposti di imposizione per quel periodo). (V 3819/69, mass n 344138).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)