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Sez. 2, Sentenza n. 3873 del 18/06/1980 (Rv. 407740 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE NON RIGUARDANTI LE DISTANZE - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI INSTABILITA - MANCATA PRESENZA DI LESIONI O ANOMALIE NONOSTANTE LA USURA DEL TEMPO E LE SOLLECITAZIONI PER PASSATI MOVIMENTI TELLURICI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407740-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE NON RIGUARDANTI LE DISTANZE - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI INSTABILITA - MANCATA PRESENZA DI LESIONI O ANOMALIE NONOSTANTE LA USURA DEL TEMPO E LE SOLLECITAZIONI PER PASSATI MOVIMENTI TELLURICI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche, che non riguardino le distanze tra le costruzioni, comporta una presunzione iuris tantum di instabilita della costruzione che puo essere superata dalla prova che nel caso concreto tale pericolo non ricorre. Tale presunzione di instabilita non e vinta dalla mancata presenza nella costruzione di lesioni o anomalie nonostante la usura del tempo e le sollecitazioni alle quali il fabbricato medesimo sia stato sottoposto per effetto di passati movimenti tellurici, giacche tal fatto non vale a garantire l'ulteriore stabilita di un edificio costruito in zona sismica senza il rispetto delle prescrizioni tecniche di legge o di altre sostitutive e cio soprattutto quando non e fornita la prova di quali diverse soluzioni tecniche siano state adottate per supplire al difetto dei requisiti costruttivi stabiliti dalla legge sismica. (Conf 4992/78, mass n 394740, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)