Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Art. 258 del d.lgs n. 152 del 2006 - Duplicità degli illeciti – Differenze - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)