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Sez. 2, Ordinanza n. 27051 del 18/10/2024 (Rv. 672814-01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Contratto preliminare - Interessi compensativi ex art. 1499 c.c. - Decorrenza dalla data prevista per il definitivo - Diversa scadenza per il definitivo pattuita dalle parti - Conseguenze sull'esigibilità del relativo credito.
Stato
decisa il 2024-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672814-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE

In tema di preliminare di compravendita ad effetti anticipati, nel caso in cui le parti hanno indicato una scadenza per la conclusione del definitivo e poi concordato una data diversa, è da quest'ultima che sono dovuti gli interessi compensativi ex art. 1499 c.c., in quanto il credito per il prezzo diviene esigibile dal nuovo termine.

Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)