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Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 06/04/1996 (Rv. 496857 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della prima casa disposti dall'art. 1, sedicesimo comma, dalla legge n. 168 del 1982 - Acquirente della nuda proprietà - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496857-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, i benefici per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, sono applicabili, nel concorso delle condizioni dalla norma medesima previste, in favore del compratore della nuda proprietà, atteso che l'art. 3, comma n. 131, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determinazione di dette condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà, nel presupposto della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)