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Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 27/07/1973 (Rv. 365429 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - SU FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA ' D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365429-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - SU FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA ' D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il consulente tecnico ha facolta di accertare, anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all'assolvimento dell'incarico che gli e stato affidato, in ispecie quando quell'accertamento richieda particolari cognizioni tecniche; cio non esclude in linea generale il potere-dovere del giudice di valutare l'attendibilita degli elementi accertati e di ammettere eventualmente prove dirette a confermarli o smentirli; ma se egli ritiene positivo ed esauriente il risultato delle indagini e superfluo ogni altro accertamento, l'apprezzamento in proposito espresso non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf 3432/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)