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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19694 del 22/07/2019 (Rv. 654986 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di pagamento a favore del consulente tecnico d'ufficio - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654986-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)