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Sez. L, Sentenza n. 15603 del 11/08/2004 (Rv. 575386 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Pronuncia del giudice di secondo grado sull'esistenza del giudicato interno - Rimozione per effetto di impugnazione - Carattere esclusivo - Fattispecie in materia di qualificazione come licenziamento dell'atto di risoluzione comunicato a dipendente postale in relazione a clausola di risoluzione automatica prevista dalla contrattazione collettiva.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575386-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

L'accertamento del giudice di secondo grado sull'esistenza di un giudicato interno non può essere rimosso se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo. (Nella specie, la sentenza d'appello, avendo qualificato come licenziamento l'atto risolutivo del rapporto comunicato a dipendente postale in relazione a clausola collettiva prevedente la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, aveva fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 18 statuto dei lavoratori; la S.C., in base al principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della società Poste Italiane, che aveva criticato l'applicazione di tale disciplina, in luogo di quella comune in materia di responsabilità contrattuale, senza censurare l'accertamento sull'esistenza del giudicato in ordine alla qualificazione dell'atto risolutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)