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Sez. 4, Sentenza n. 7884 del 12/04/1989 Ud. (dep. 01/06/1989) Rv. 181469 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - SEGNALAZIONE DI SVOLTA - INSUFFICIENZA - ISPEZIONE DELLA STRADA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA - NECESSITÀ - OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181469-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - SEGNALAZIONE DI SVOLTA - INSUFFICIENZA - ISPEZIONE DELLA STRADA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA - NECESSITÀ - OBBLIGO DI DARE LA PRECEDENZA - SUSSISTENZA.*

In tema di circolazione stradale, la manovra di inversione del senso di marcia, non equiparabile a quella di svolta a sinistra, è regolata da specifica disposizione di legge (art. 105, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393). Tale manovra, per la sua intrinseca pericolosità, specie ove venga realizzata da un lungo e pesante automezzo, anche se su tratto stradale sufficientemente ampio, determinando una situazione di doppio ingombro della carreggiata, impone al conducente la massima prudenza, che non può esaurirsi nella segnalazione tempestiva del mutamento di direzione del senso di marcia, ma deve comprendere l'ispezione, nella fase iniziale della manovra stessa, del tratto di strada antecedente e retrostante, così che, avvistato un veicolo in arrivo, il conducente sia in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, per lasciare la precedenza spettante agli utenti provenienti da entrambe le direzioni. (V mass n 176531; (Conf mass n 149568, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)