Sez. L - , Sentenza n. 23268 del 05/10/2017 (Rv. 645879 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001 "ratione temporis" applicabile - Segnalazione dell'illecito da parte di persona diversa dal responsabile della struttura - Irrilevanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., gli artt. 55 d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile, e 24, c.c.n.l. comparto Regioni ed Autonomie locali 2002-2005, non individuano nella segnalazione del responsabile della struttura un requisito di validità del procedimento, e non vietano all'Ufficio per i procedimenti disciplinari di avviare l'iniziativa disciplinare allorquando la notizia sia stata acquisita in modo diverso dalla segnalazione in questione; infatti, il legislatore ha solo voluto rimarcare un compito istituzionale che fa capo al dirigente il quale, in ragione della posizione organizzativa e funzionale ricoperta, è di norma il soggetto che può acquisire la conoscenza dei fatti di potenziale rilievo disciplinare, fermo restando che il predetto ufficio deve attivare il procedimento anche qualora altri procedano alla segnalazione e può acquisire la notizia autonomamente dal responsabile della struttura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Contr. Coll. 22/01/2004
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)