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Sez. 1, Sentenza n. 365 del 10/01/2011 (Rv. 616105 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a seguito di fallimento dichiarato nella vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006 - Prova testimoniale - Assunzione anteriore all'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallito - Violazione del legittimo contraddittorio di cui all'art.99 legge fallim. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616105-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, dichiarato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, benchè su ricorso anteriore, ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, la previsione per cui, ai sensi dell'art. 99 legge fallim. "ratione temporis" vigente, il relativo ricorso va notificato anche a tale soggetto, non trasforma il fallito medesimo in un litisconsorte necessario, attribuendogli la norma solo la facoltà di essere sentito, correlata ad un potere discrezionale e motivato del giudice, secondo un principio di audizione riproduttivo di quello vigente, ex art. 485 cod. proc. civ., nel processo esecutivo singolare; ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice "denuntiatio litis", la prova assunta (nella specie, per testimoni) in assenza della citata notifica non è inficiata da nullità per lesione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)