Sez. U, Sentenza n. 9728 del 21/05/2004 (Rv. 573018 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Obbligo di tenere una condotta conforme ai doveri di probità, dignità e decoro - Principio generale del codice deontologico - Obbligo di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 59 codice deontologico) - Espressione di detto obbligo generale - Conseguenze - Emissione di cambiali in favore del proprio cliente, non onorate alla scadenza - Illecito disciplinare - Configurabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
La violazione dell'obbligo contenuto nell'art. 59 del codice deontologico forense, a norma del quale l'avvocato è tenuto ad adempiere le obbligazioni nei confronti dei terzi, costituisce espressione del principio generale, codificato nell'art. 5 dello stesso codice, secondo il quale la condotta dell'avvocato deve esser ispirata all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Pertanto l'avvocato che non onora alla scadenza le cambiali viola l'obbligo contenuto nel precitato art. 59 non soltanto se le ha emesse a favore di un terzo, ma anche ove le abbia emesse nei confronti del proprio cliente - benché con il patto che questi non le avrebbe negoziate - tanto più che nei confronti di questi l'avvocato è obbligato ad evitare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi. Tale condotta configura pertanto illecito disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)