Sez. 1, Sentenza n. 41618 del 28/10/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289062-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Qualificazione giuridica - Parametri di valutazione - Oggetto del programma delittuoso - Possibilità di riconoscere l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 solo ad alcuni dei sodali - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del Testo Unico è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)