Sez. 2, Sentenza n. 3009 del 22/12/1967 (Rv. 330725 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DEI CONFINI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - ELEMENTI - PROVA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DEI CONFINI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA RIVENDICAZIONE - ELEMENTI - PROVA.*
Presupposto fondamentale dell'Azione di regolamento di confini, disciplinata dall'art. 950 cod. civ., sia che venga esperita sotto il profilo della incertezza soggettiva, sia che venga esercitata sotto il profilo della incertezza oggettiva, e che non si faccia questione in ordine alla proprieta dei fondi limitrofi, appartenenti a proprietari diversi, ma si controverta unicamente sull'esatto tracciato della linea di demarcazione tra i fondi medesimi. Non venendo, pertanto, in contestazione i titoli di acquisto, i quali anzi rappresentano un dato certo, indiscusso e indiscutibile, bensi, e soltanto, la Determinazione quantitativa dell'oggetto della proprieta dei due confinanti, e cioe la corrispondenza, in concreto, del' l'estensione dei fondi a quella segnata dai rispettivi titoli, viene meno ogni questione in ordine alla legittimita degli acquisti, sicche, mentre l'attore e sollevato dall'Onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprieta in virtu di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto alla usucapione, su entrambe le parti, per contro, si riversa l'Onere probatorio, ed ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, puo essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Nell'Azione di rivendicazione, invece, essendo l'oggetto della contestazione costituito dalla spettanza del diritto di proprieta dello immobile rivendicato, la prova investe direttamente tale presupposto della domanda, per cui al rivendicante incombe l'Onere di fornire la prova piena ed assoluta del suo diritto di proprieta ed in Mancanza di questa prova, egli soccombe di fronte al convenuto, anche se costui non opponga che il nudo possesso, non avvalorato da alcun titolo, ovvero invochi un atto giuridico a suo favore senza poi darne la prova. (Cfr. 1272-66 massima n. 322.545, 894-66 massima n. 321.777, 159564).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)