Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Magistrati militari
1. I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.
2. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.
Art. 2 Tribunali militari
1. Il tribunale militare e' formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da piu' magistrati militari di tribunale o di appello.
2. Il tribunale militare giudica con l'intervento:
1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;
2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;
3) di un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Art. 3 Corte militare d'appello
1. E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle citta' di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.
3. La corte militare d'appello e' formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.
4. Ciascuna sezione distaccata e' formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.
5. La corte militare di appello giudica con l'intervento:
1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;
2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;
3) di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte; con funzioni di giudice.
6. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.
7. Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale.
8. Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio.
9. Alla corte militare d'appello e' devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
Art. 4 Tribunale militare di sorveglianza
1. E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' fra i docenti di scienze criminalistiche.
2. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita', da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1.
3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Art. 5 Uffici del pubblico ministero
1. Presso la Corte di cassazione e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o piu' sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.
2. Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.
3. Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o piu' sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.
4. Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.
Art. 6 Giudizio per cassazione
1. Contro i provvedimenti dei giudici militari e' ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1988, N. 561
Art. 8 Soppressione dei tribunali militari di bordo
1. I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.
2. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato.
Art. 9 Reati commessi all'estero
1. Per i reati commessi all'estero e' competente il tribunale militare di Roma.
Art. 10 Procedimenti pendenti
1. I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.
Art. 11 Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari
1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in centotre unita'.
2. Il ruolo organico dei cancellieri militari e' fissato in quarantotto unita', di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.
Art. 12 Stipendi dei magistrati militari
1. Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1 gennaio 1981.
2. La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari e' aboliti. Il beneficio economico eventualmente maturato e' conservato ad personam, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.
Art. 13 Indennita' di missione
1. In occasione di trasferimenti di ufficio e' estesa ai magistrati militari l'indennita' di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dallo articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Art. 14 Inquadramento dei magistrati militari
1. Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.
Art. 15 Norme transitorie e finali
1. Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.3
2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
3. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, e' autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.
4. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.
Art. 16 Abrogazioni
1. Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.
2. Sono altresi' abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Art. 17 Onere finanziario
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.