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REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo sono state più volte modificate successivamente alla loro codificazione con il regolamento (CEE) n. 337/792, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/873, che questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette fficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere ad una nuova codificazione;

considerando che è inoltre opportuno incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola4, modificato dal regolamento (CEE) n. 3805/855;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e in particolare nel settore vitivinicolo la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, e che tale adattamento deve essere fondato in particolare su una politica di qualità;

considerando che una definizione precisa dei prodotti, in particolare del vino da tavola, rientranti nel campo d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace dello stesso;

considerando che, dopo un periodo di rapida evoluzione della tecnologia e dei metodi di analisi, le conoscenze in materia di mosto concentrato rettificato hanno raggiunto un livello che consente di definire con maggiore precisione questo prodotto; che occorre d'altronde prevedere la possibilità che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifichi, se necessario, la definizione del prodotto in questione in funzione dell'evoluzione delle conoscenze precitate;

considerando che l'evoluzione della produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in particolare per quanto riguarda la sua ripartizione secondo le varietà, consente di fare previsioni circa il futuro sviluppo del potenziale viticolo; che sarebbe quindi opportuno che gli Stati membri seguissero questa evoluzione mediante indagini annuali;

considerando che, per tener sotto controllo l'equilibrio tra la produzione e la domanda sul mercato vinicolo, occorre accertare il potenziale di produzione e valutare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili;

considerando che si può constatare uno spostamento del vigneto verso zone che offrono più agevoli condizioni di produzione; che il movimento dalle colline verso le pianure non sempre corrisponde alla vocazione viticola naturale dei diversi terreni e comporta in generale un aumento delle rese, talora a detrimento della qualità; che, tenuto conto di questi aspetti, è necessario, ai fini di un controllo qualitativo e quantitativo della produzione, classificare secondo la vocazione viticola naturale le superfici già coltivate a viti per la produzione di vini e quelle che sono idonee a tale coltura;

considerando che la vocazione viticola e la alternative al vigneto per le diverse superfici sono funzione di criteri naturali, in particolare del suolo, del clima e del rilievo; che l'analisi del vigneto comunitario alla luce di tali elementi induce ad una classificazione delle superfici in tre categorie;

considerando che le condizioni climatiche influenzano in modo fondamentale il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini, che è alla base della ripartizione in zone viticole del terreno di produzione comunitario; che tali zone viticole possono quindi essere considerate come l'espressione di condizioni climatiche e, di conseguenza, essere utilizzate come base per la classificazione delle superfici viticole;

considerando che l'influenza del suolo e del rilievo sulla qualità del prodotto è strettamente condizionata dal clima; che l'utilizzazione di tali fattori quali criteri di classificazione deve quindi essere modulata in funzione del clima; che, tuttavia, in un caso, il riferimento ad una zona viticola non consente di tener conto delle influenze climatiche in modo sufficientemente preciso; che occorre allora modulare i criteri di classificazione delle superfici anche all'interno di tale zona viticola;

considerando che le condizioni climatiche e pedologiche nella zona viticola A e nalla parte tedesca della zona viticola B non giustificano la classificazione nella cate- goria 2 di superfici appartenenti a tali zone;

considerando che la situazione fortemente eccedentaria del mercato vitivinicolo si aggrava in maniera estremamente rapida e rischia, segnatamente nell'attuale situazione finanziaria della Comunità, di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato a causs dell'eccessiva pressione sui redditi dei produttori;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita nelle gestione del mercato viticole e degli studi effettuati, occorre prevedere misure adeguate sul piano strutturale per garantire un certo equilibrio su tale mercato; che ciò sembra possibile unicamente mediante un divieto temporaneo di nuovi impianti; che è tuttavia opportuno stabilire che possano essere accordate deroghe a favore delle superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati «v.q.p.r.d.», per i quali la domanda potrebbe essere largamente superiore all'offerta; che, in questa situazione, sono giustificate limitazioni ai diritti di impianti acquisiti nel quadro di autorizzazioni già accordate;

considerando che un esonero da tale divieto risulta giustificato, a motivo della loro scarsa importanza, per i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente una quantità di vino infferiore a 25 000 ettolitri, nonchè, tenuto conto della loro destinazione, per i uovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola;

considerando che è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti da realizzare nell'ambito di misure di ricomposizione o di espropriazione per pubblica utilità, nonché a quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni stabilite dal Consiglio nel quadro del miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di non concedere quest'ultima possibilità agli Stati membri in cui la produzione die v.q.p.r.d. costituisce la parte preponderante della produzione totale di vino;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinante alla coltura di viti madri di portinnesto posteriormente al periodo durante il quale sono concessi aiuti all'abbandono di tali superfici, nonché per le superfici utilizzate a fini di sperimentazione, dato che la produzione di tali superfici non si rivolge direttamente al mercato del vino;

considerando che, in base a diverse legislazioni nazionali, taluni viticoltori hanno acquisito diritti di nuovi impianti o di reimpianti; che l'esercizio di alcuni diritti durante il periode di divieto dei nuovi impianti rischia di compromettere l'obiettivo perseguito, che è di ristabilire l'equilibrio del mercato; che un interesse pubblico perentorio impone quindi di sospendere l'esercizio di tali diritti durante il suddetto periodo, prorogando però la durata della loro validità per un periodo equivalente;

considerando che le eccedenze strutturali che caratterizzano attualmente il settore vitivinicolo rendono necessaria una riduzione del potenziale viticolo comunitario; che tale riduzione può essere ottenuta in modo sicuro quantunque graduale prescrivendo una limitazione dell'esercizio del diritti di reimpianto; che è necessario prevedere a quali condizioni possano essere effettuati i reimpianti di viti;

considerando che nell'ambito della gestione del regime dei nuovi impianti l'esperienza acquisita permette di limitare gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda le comunicazioni, alle sole comunicazioni relative alle operazioni effettuate; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri che lo desiderano di ottenere delle comunicazioni prima dello svolgimento delle operazioni per assicurare il rispetto delle misure nazionali prese in applicazione delle norme comunitarie;

considerando che è necessario disporre di elementi completi di informazione; che è opportuno che la Commissione continui a presentare ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo; che tale relazione deve essere stabilita sulla base delle comunicazioni degli Stati membri produttori, che sono a loro volta fondate sulle dichiarazioni individuali dei produttori;

considerando che, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione in talune regioni della Comunità, è necessario consentire agli Stati membri di adottare regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti;

considerando che è opportuno vietare in futuro la coltura delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, al fine di migliorare il livello qualitativo dei vini ottenuti nella Co- munità; che occorre prevedere deroghe al principio che possono essere coltivate solo varietà comprese nella classificazione, per consentire agli Stati membri di esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, di compiere ricerche scientifiche, lavori di selezione e incroci, nonchè di produrre materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione;

considerando che, onde garantiare il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al potenziale viticolo, è indispensabile vietare ogni aiuto nazionale all'impianto delle superfici destinate alla produzione di vino da tavola che sono classificate nella categoria 3;

considerando, d'altro canto, che è opportuno adottare norme comuni destinate a definire sul piano comunitario le pratiche e i trattamenti enologici che, per la maggior parte dei prodotti vinicoli, sono gli unici autorizzati; che, allo scopo di garantire un certo livello qualitativo, occorre prevedere che le pratiche e i trattamenti in questione possano essere autorizzati solo per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione; che occorre permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperi- mento, il ricorso, per un periodo determinato, a talune pratiche o a tatuni trattamenti enologici non previsti dal presente regolamento;

considerando che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso;

considerando che, per limitare il trattamento dei mosti di uve e dei vini mediante l'aggiunta di determinate sostanze ai soli Stati membri nei quali tali pratiche enologiche sono tradizionali, è opportuno disporre che le pratiche stesse possano essere autorizzate dagli Stati membri;

considerando che in certe annate può manifestarsi la necessità di permettere l'arricchimento dei prodotti atti a diventare vini da tavola; che dal duplice punto di vista della qualità e del mercato è tuttavia necessario che tale arricchimento sia sottoposto a determinate condizioni e a determinati limiti e possa essere applicato soltanto a prodotti ottenuti da taluni vitigni e aventi un titolo alcolometrico potenziale minimo naturale; che le condizioni di produzione nella Comunità variano notevolmente da una zona viticola all'altra e che occorre tener conto di tali variazioni, segnatamente per quanto riguarda le modalità di arricchimento:

considerando che, per consentire al Consiglio di pronunciarsi sulle misure da adottare nel settore dell'arricchimento, oltre agli studi già effettuati su taluni aspetti è necessario conoscere molto a fondo tutti gli aspetti scientifici, tecnici ed economici del problema; che è quindi opportuno che la Commissione intraprenda uno studio esaustivo in materia, per elaborare una relazione da presentare al Consiglio insieme a tutte le proposte che riterrà utili;

considerando che l'acidità è uno degli elementi di apprezzamento della qualità e un fattore di tenuta del vino; che, in alcune zone di produzione, l'acidificazione dei vini è sovente una necessità; che occorre dunque autorizzare detta acidificazione secondo talune condizioni; che, poichè l'acidificazione supplementare nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali deve essere effettuata rapidamente durante la vendemmia, è opportuno trasferire agli Stati membri la competenza di deciderla secondo le condizioni previste in materia; che occorre peraltro permettere la disacidificazione dei vini, per poter correggere il tenore di acidità, se la disacidificazione dei prodotti a monte del vino si è rivelata insufficiente;

considerando che la dolcificazione dev'essere disciplinata, affinchè non si traduca in un arricchimento abusivo dei vini;

considerando che, per ottenere determinati vini, può essere opportuno autorizzate l'aggiunta di alcole ai vini; che è tuttavia necessario disciplinare rigorosamente tale pratica;

considerando che è importante disporre di efficaci stru- menti d'intervento che dovrebbero garantire l'equilibrio del mercato dei vini da tavola nonchè il prezzo minimo di tali vini; che gli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola e i mosti di uve e le varie forme di distillazione di tali vini rispondono a questa necessità; che, ai fini dell'applicazione di queste misure, occorre prevedere, in particolare, per ogni tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, la fissazione di un prezzo d'orientamento e di un prezzo limite per l'intervento, sulla base del quale sono decise le misure d'intervento;

considerando che, per la fissazione dei prezzi di orientamento e dei prezzi limite per l'intervento occorre determinare i tipi di vino da tavola; che la rappresentatività di un tipo di vino da tavola può essere valutata in funzione del suo volume o delle sue caratteristiche oggettive;

considerando che l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonchè l'istituzione di un bilancio di previsione annuo devono permettere di ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del mercato;

considerando che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine allorchè, per una data campagna viticola, le disponibilità di vino da tavola in inizio di campagna superano di più di quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna;

considerando inoltre che è opportuno prevedere la possibilità di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola che, dal momento che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio, non possono essere commercializzati e rischiano di pregiudicare il collocamento dei vini del nuovo raccolto;

considerando che, per poter disporre di un meccanismo flessibile, atto a far fronte alle diverse situazioni del mercato dei vini da tavola, è opportuno distinguere le forme di distillazione seguenti: distillazione preventiva, distillazione obbligatoria, distallazione complementare alla distillazione obbligatoria, distillazione complementare al magazzinaggio privato, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve non classificate come varietà di uve da vino;

considerando che, data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, è opportuno vietare tale pratica e, per evitarla, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; che a tal fine, è opportuno stabilire un tasso di base per la distillazione di tali prodotti e prevedere la possibilità di fissare successivamente un tasso supplemen- tare sulla base dei dati del bilancio di previsione; che tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione di talune regioni viticole, possono essere previste deroghe all'applicazione delle misure in causa;

considerando che è opportuno prevedere l'obbligo di far distillare o, in mancanza e in taluni casi, di far ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione; che tuttavia non sono soggetti a tale obbligo i produttori il cui vigneto sia situato nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, data la necessità di provvedere ai controlli qualitativi appropriati sulla vinificazione, si deve rafforzare il summenzionato obbligo, ed ampliarne il campo di applicazione; che, a tale scopo, occorre assoggettare all'obbligo di far ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione i produttori delle zone per le quali è attualmente prevista un'esenzione e assoggettare all'obbligo di distillazione o, in mancanza, di ritiro dei sottoprodotti, qualsiasi persona che abbia proceduto alla trasformazione di uve diversa dalla vinificazione; che a causa dell'insufficienza delle attrezzature di distillazione in talune parti delle zone viticole C III, occorre prevedere, a titolo transitorio, un regime di deroga relativo ai prodotti da distillare e garantire allo stesso tempo l'eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione;

considerando che per escludere dal mercato del vino prodotti di qualità mediocre è opportuno prevedere che possano essere utilizzate per l'elaborazione di prodotti destinati al consumo umano diretto solo le uve ottenute da varietà di uve da vino;

considerando che, per permettere per le campagne per cui si preveda un raccolto importante un risanamento rapido del mercato in particolare sottraendo i vini di qualità meno buona occorre prevedere che una distillazione perventiva possa essere aperta fin dall'inizio della campagna viticola ad un livello dei prezzi di acquisto che non costituisca un incoraggiamento delle produzione di vino di qualità insufficiente;

considerando che la distillazione obbligatoria sembra essere la misura più efficace ai fini del riassorbimento delle eccedenze di vini da tavola esistenti sul mercato; che è quindi necessario prevedere l'applicazione di tali misure qualora il mercato riveli una situazione di squilibrio grave e fissare criteri precisi per la valutazione dello squilibrio stesso;

considerando che la condizioni climatiche e gli effetti della politica strutturale possono provocare un andemento diverso della produzione nelle varie regioni della Comunità; che, per tener equamente conto di tale andamento, è necessario ripartire il quantitativo totale destinato alla distillazione obbligatoria tra le varie regioni di produzione della Comunità, tenendo conto dello scarto tra la produzione della campagna in ciascuna di esse ed un livello di produzione di riferimento fissato sulla base delle campagne precedenti, considerato compatibile con le normali utilizzazioni dei vini da tavola; che detto livello è fissato attualmente all'85 % della produzione media delle ultime tre campagne;

considerando che il controlle e l'applicazione della distillazione obbligatoria competono a ciascuno Stato membro; che è pertanto opportuno, per garantirne l'efficacia, raggruppare le regioni di produzione per Stato membro;

considerando che è equo ripartire gli obblighi tra i produttori in funzione della loro resa per ettaro e prevedere la possibilità di non penalizzare i produttori che ottengono rese scarse; che le differenze tra le regioni di produzione giustificano la possibilità di ricorrere a tassi di imposizione diversi da applicare al produttori di ciascuna regione;

considerando che, per non incoraggiare la produzione di vino che non abbia sbocchi commerciali, sembra opportuno fissare il prezzo d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione obbligatoria ad un livello sufficientemente dissuasivo per i produttori;

considerando che l'autorizzazione degli Stati membri a non assumersi l'onere dell'alcole prodotto dalla distillazione, se applicata negli Stati membri a forte produzione di vino da tavola, rischia di impedire l'attuazione della distillazione obbligatoria; che è pertanto necessario limitare questa possibilità unicamente agli Stati membri in cui il volume da distillare è scarso;

considerando che, per evitare costi amministrativi sporporzionati, è opportuno prevedere, oltre all'esonero dei piccoli produttori, la possibilità di esonerare i produttori delle regioni a scarsissima produzione di vino da tavola; che per garantire un'equa ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra gli interessati è opportuno prevedere che, in caso di esonero, i produttori di queste regioni non possano beneficiare delle distillazioni facoltative;

considerando che, per evitare perturbazioni sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche, è opportuno stabilire norme per lo smaltimento dall'alcole proveniente dalle distillazioni nell'ambito degli interventi sul mercato vinicole; che è in particolare opportuno precisare i settori nei quali tale alcole può essere smaltito;

considerando che per migliorare il reddito dei produttori interessati è opportuno assicurare loro in certe condizioni un prezzo minimo garanti per il vino da tavola; che a tal fine è opportuno prevedere i particolare che il produttore possa consegnare il vino da tavola di sua produzione alla distillazione al prezzo minimo garantito oppure possa beneficiare di qualsiassi altra misura appropriata da decidere; che per ottenere il massimo di efficacia nell'applicazione delle misure in questione, occorre prevedere che la Commissione possa determinare le quantità che possono essere oggetto di queste misure entro un limite complessivo di 6,2 milioni di ettolitri di vini da tavola nel corso della stessa campagna viticola e riservare al Consiglio la possibilità di aumentare la quantità di vino da tavola che può essere distillata nell'ambito di queste misure; che, per lo stesso obiettivo, è opportuno prevedere la possibilità di riservare queste misure a taluni tipi di vino da tavola o a talune zone viticole; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di riservare tale distillazione ai produttori che, nel corso della stessa campagna, hanno consegnato vino da tavola alla distillazione preventiva;

considerando che risulta inoltre necessario pervedere l'adozione di misure complementari, riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine, per garantire che i corsi si mantengano ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento; che, per essere efficaci, dette misure complementari possono consistere soprattutto nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo de stabilire, nell'azione di distillazione o in entrambe le misure;

considerando che, benché i vigneti della zona viticola A e quelli della parte tedesca della zona viticola B siano destinati interamente alla produzione di v.q.p.r.d., tuttavia parte della produzione, in particolare quando si superano determinate rese per ettaro, può non essere riconosciuta come vino di qualità ed essere destinata al mercato dei vini da tavola; che, per evitare che siano inviati all'intervento quantitativi troppo elevati di questi vini, facendo esageratamente aumenture le spese del settore, è necessario prevedere per queste zone, a decorrere dalla campagna viticola 1988/1989, una limitazione dei quantitativi che possono formare oggetto di distillazioni; che è tuttavia opportuno prevedere eventuali adeguamenti per evitare gravi perturbazioni del mercato;

considerando che è opportuno evitare che all'atto della distillazione i produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico del loro vino mediante l'aggiunta di saccarosio o di mostidiuve che hanno beneficiato dell'aiuto a tal fine previsto traggano un vantaggio economico indebito da tale operazione; che occorre pertanto prevedere una riduzione del prezzo d'acquisto corrispondente a detto vantaggio per tutte le distillazioni previste, eccettuate quelle di cui agli articoli 35 e 45 per le quali il livello del prezzo giustifica l'esenzione;

considerando che attualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non è effettuato da tutti i produttori comunitari nelle stesse condizioni economiche a causa delle diverse pratiche enologiche ammesse dal presente regolamento; che per eliminare questa discriminazione è opportuno incoraggiare l'impiego dei prodotti della vite per l'arricchimento, aumentando nel contempo i loro sbocchi e contribuendo ad evitare la creazione di eccedenze di vino; che per far ciò occorre allineare i prezzi dei diversi prodotti impiegati per l'arricchimento; che questo risultato può essere raggiunto istituendo un regime di aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento; che, per salvaguardare l'equilibrio generale del mercato vitivinicolo occorre prevedere la possibilità di riservare, nel corso di una data campagna, la concessione degli aiuti ai mosti ottenuti in certe zone viticole dove la produzione di vini da taglio è tradizionalmente un elemento importante dell'economia agricola;

considerando che è apparso necessario, per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni, potenziare l'impiego dei prodotti della vite, che si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione e in particolare la produzione di succhi d'uva, nonchè la fabbricazione tradizionalmente effettuata nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune; che tali utilizzazioni possono costituire attualmente degli sbocchi relativamente importanti;

considerando che l'utillizzazione dei mosti d'uve comunitari per l'elaborazione di bevande diverse dal vino è frenata dalla concorrenza dei mosti originari dei paesi terzi; che, pertanto, per procurare uno sbocco costante ai mosti d'uva riservati agli usi sopra indicati, è necessario isituire un regime di aiuti per i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati destinati a tali scopi; che quindi l'importo dell'aiuto deve essere calcolato in modo che il prezzo di costo dei suddetti prodotti, originari della Comunità, si collochi ad un livello paragonabile a quello dei prodotti corrispondenti originari dei paesi terzi;

considerando che tali motivi valgono anche nel caso in cui i mosti siano utilizzati come elemento principale di un insieme di prodotti messi in vendita nel Regno Unito e in Irlanda con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo, di una bevanda che imiti il vino; che la concessione dell'aiuto deve avere l'effetto di sostituire l'utilizzazione dei mosti importati con quella dei mosti comunitari;

considerando che l'industria di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune necessita di mosti caratterizzati da un tenore in zuccheri naturali molto elevato, tradizionalmente prodotti in regioni viticole meridionali; che, per consentire agli utilizzatori di continuare ad impiegare una materia prima rispondente a tale necessità, è opportuno riservare gli aiuti ai mosti provenienti dalle regioni della Comunità più atte a soddisfare i requisiti qualitativi sopraindicati; che tuttavia tale riserva non deve determinare distorsioni di concorrenza;

considerando che l'uitlizzazione di mosti per l'elaborazione di succhi di uva consente di ridurre le spese per la distillazione delle eccedenze di vino; che tale utilizzazione potrebbe essere aumentata con un'efficace azione di promozione del consumo di succhi di uva; che è quindi opportuno prevedere che, per alcune campagne, l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti di uve sia in parte destinato al finanziamento di tali azioni;

considerando che, per migliorare l'efficacia del regime delle distillazioni obbligatorie, i produttori che non hanno rispettato i loro obblighi devono essere esclusi dal beneficio delle misure d'intervento;

considerando che occorre promuovere la ricerca di impieghi alternativi alla distillazione per riassorbire le eccedenze di vini da tavola;

considerando che si potrebbero trovare nuovi sbocchi per i vini da tavola e riassorbire almeno parzialmente le eccedenze mediante campagne informative e promozionali sia sul mercato interno della Comunità sia su quello esterno;

considerando che, in caso di prezzi elevati sul mercato comunitario, è opportuno prevedere anche possibilità di azioni;

considerando che l'attuazione di un mercato unico implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne; che le autorità competenti devono essere messe in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare, se del caso, le misure previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca la realizzazione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando inoltre che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare, di massima, a stabilizzare il mercato comunitario, impedendo che il livello e le fluttuazioni dei prezzi nei paesi terzi si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;

considerando tuttavia che è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute ad offerte fatte a prezzi anormali sul mercato mondiale; che a tal fine occorre fissare prezzi di riferimento per taluni prodotti ed aggiungere una tassa di compensazione ai dazi doganali quando i prezzi d'offerta franco frontiera, aumentati dei dazi doganali, sono inferiori ai prezzi di riferimento;

considerando che determinati accordi con i paesi terzi prevedono parimenti concessioni tariffarie preferenziali subordinate all'osservanza del prezzo di riferimento; che occorre adottare le misure necessarie per garantire in questi casi l'efficace funzionamento del sistema, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi del regime delle importazioni previsto dall'organizzazione comune del mercato del vino;

considerando che occorre in particolare prevedere le disposizioni necessarie alfinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare gli accordi con i paesi terzi; che, per l'attuazione di tali accordi, occorre inoltre precisare le modalità e la procedura che permettano di disporre, qualora il prezzo di riferimento non sia rispettato, la revoca della concessione tariffaria; che tale revoca può aggiungersi eventualmente al ripristino della tassa di compensazione;

considerando che, affinché la revoca della concessione tariffaria o il ripristino della tassa di compensazione sia applicabile soltanto nel limite strettamente necessario per garantire il funzionamento del sistema, è opportuno prevedere un riesame mensile della situazione; considerandó che l'esigenza che i vini siano accompagnati da un documento del paese esportatore può costituire un utile mezzo di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, quando detto paese si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire tale osservanza;

considerando che, onde evitare perturbazioni del mercato comunitario, è inoltre opportuno prevedere, per taluni succhi e mosti, la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, intesi entrambi a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

considerando che, a complemento del regime sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo può rilevarsi inefficace; che, per non lasciare in tal caso il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di verificarsi, occorre consentire alla Comunità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, tenuto conto dell'interesse dei consumatori e dell'opportunità di un trattamento corrispondente dei v.q.p.r.d. nei paesi terzi, è opportuno prevedere, nell'ambito di una reciprocità d'impegni, la possibilità che i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante un'indicazione geografica possano beneficiare, a determinate condizioni, quando sono commercializzati sul mercato della Comunità, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d.;

considerando che è opportuno fissare, sulla base delle attuali conoscenze enologiche e del progresso tecnologico, dei tenori massimi di anidride solforosa per i vini destinati al consumo umano diretto diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi;

considerando che, per tutelare i consumatori contro vini aventi un tenore eccessivo di acidità volatile, è opportuno fissarne i tenori massimi;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che occorre vietare la messa in fermentazione dei succhi di uve e dei succhi di uve concentrati, salvo per la produzione di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune; che da questo stesso punto di vista è opportuno vietare l'immissione in circolazione di vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola;

considerando che taluni vini importati aventi caratteristiche diverse dai vini comunitari possono presentare un interesse per l'elaborazione di vini spumanti; che è conseguentemente opportuno prevedere un elenco limitativo delle varietà e delle regioni da cui tali vini possono provenire;

considerando che, per mantenere un certo livello di qualità nella produzione vitivinicola e per scoraggiare il commercio di prodotti provenienti dalle varietè non classificate, è necessario prevedere che per la preparazione del mosto di uve mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, dei v.p.q.r.d. e del vino liquoroso possano essere utilizzate soltanto varietà raccomandate o autorizzate;

considerando che, nell'intento di evitare che l'eliminazione di una varietà di viti dalle categorie delle varietà di viti raccomandate o autorizzate comporti per i produttori che coltivano tale varietà una perdita di reddito, senza alcun periodo di transizione, sarebbe opportuno consentire che le uve provenienti da tale varietà possano essere utilizzate per l'elaborazione di un v.q.p.r.d. per un periodo determinato, purché siano già state legalmente utilizzate a tal fine prima del cambiamento di categoria della varietà in questione;

considerando che è necessario sottoporre i prodotti importati dai paese terzi a talune norme che consentano di garantire un certo equilibrio con i vini comunitari; che risulta necessario prevedere che taluni vini importati e destinati al consumo umano diretto debbano raggiungere il titolo alcolometrico minimo effettivo, corrispondente a quello dei vini da tavola, ad eccezione di quelli delle zone A e B; che è tuttavia opportuno consentire l'ammissione al consumo umano diretto di taluni vini originari dei paesi terzi, designati mediante un'indicazione geografica, il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5 % vol;

considerando che è opprotuno disporre che tutti i prodotti di cui al presente regolamento che circolano all'interno della Comunità siano provvisti di un documento di accompagnamento; che, per detti prodotti, è inoltre opportuno stabilire le norme relative alla designazione e alla presentazione; che il rispetto delle norme stabilite per la produzione di vini da tavola può essere controllato soltanto all'interno della Comunità e che la denominazione «vino da tavola» dev'essere pertanto riservata ai prodotti raccolti nel territorio di quest'ultima;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori ed evitare distorsioni delle condizioni di concorrenza tra i prodotti comunitari e quelli importati, occorre sancire il principio che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità soltanto prodotti che siano stati sottoposti alle pratiche enologiche ammesse dalla normativa comunitaria o, in mancanza di essa, dalle norme nazionali; che tuttavia, poiché le pratiche enologiche in taluni paesi terzi differiscono da quelle in uso nella Comunità, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a tale principio;

considerando che l'esclusione sistematica dall'immissione al consumo è giustificata solo nei casi in cui la qualità del vino sia compromessa oppure la salute del consumatore sia minacciata; che occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee negli altri casi;

considerando che, per facilitare gli scambi intracomunitari e completare corrispondentemente il regime comune delle importazioni, è opportuno prevedere l'adozione non solo dei metodi d'analisi necessari per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e VI, ma anche di tutti quelli che consentano d'individuare i componenti dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

considerando che il passaggio da una campagna all'altra deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono risultare necessarie misure transitorie;

considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe l'attuazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni; che è quindi opportuno rendere applicabili nel settore vitivinicolo le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune;

considerando che le frodi e le falsificazioni devono essere punite con efficacia e rapidità; che, l'espansione degli scambi intracomunitari e internazionali rende più ardua l'azione dei servizi specializzati degli Stati membri; che occorre pertanto creare le basi per una migliore collaborazione tra gli organismi interessati dei vari Stati membri al fine di prevenire o accertare qualsiasi infrazione alle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo;

considerando che i controlli necessari per la corretta applicazione delle misure previste nell'organizzazione comune del mercato richiedono l'esatta conoscenza dei vari elementi relativi alle aziende, in particolare per quanto riguarda le loro superfici viticole; che è opportuno prevedere a tal fine l'adozione in brevissimo tempo disposizioni che istituiscano uno schedario viticolo;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli aritcoli 39 e 110 del trattato; e considerando che talune spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamente (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/857,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo, norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici, un regime dei prezzi e norme relative agli interventi e ad altre misure di risanamento del mercato, un regime degli scambi con i paesi terzi, nonché norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo.

2.

Essa disciplina i seguenti prodotti:

Numero della

tariffa doganale

comuneDesignazione delle mercia)20.07 A I

20.07 B I a) 1

20.07 B I b) 1

Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri

b)22.04Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)

c)08.04 A IIUve fresche diverse dalle uve da tavola

22.10 AAceto di vino

d)22.07 AVinello

23.05 AFecce di vino

23.06 A IVinaccia

3. Gli articoli da 15 a 26, 35, 37, 39, 40, 48, 65 e 66 non si applicano ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati. Ciò vale anche per il mosto di uve e il mosto di uve concentrato purché siano destinati all'elaborazione di succhi di uve.

4.

Figurano: a)nell'allegato I le definizioni:

-delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, del succo di uve, del succo di uve concentrato, del vino, del vino nuovo ancora in fermentazione, dell'aceto di vino, della feccia di vino, della vinaccia, del vinello, del vino alcolizzato, e,

-per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del mosto di uve concentrato rettificato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, del vino liquoroso, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, nonché del vino frizzante gassificato;

b)nell'allegato II, le definizioni dei titoli alcolometrici;

c)nell'allegato III, le definizioni dei tipi di vino da tavola;

d)nell'allegato IV, la delimitazione delle zone viticole;

e)nell'allegato V, la definizione di talune nozioni concernenti lo sviluppo del potenziale viticolo;

f)nell'allegato VI, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati;

g)nell'allegato VII, la fissazione dei tassi forfettari dei tenori di zuccheri aggiunti e di zuccheri naturali dei succhi di uve.

Le definizioni dei prodotti di cui alla lettera a), secondo trattino, originari dei paesi terzi, ad eccezione del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola, nonché un'eventuale modifica della definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui all'allegato I, punto 7, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

5. I vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) sono i vini definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni speciali per i vini di qualità prodotti in regioni determinate8.

6. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, denominata in appresso anche «campagna» o «campagna viticola», inizia il 1o settembre di ogni anno e si conculde il 31 agosto dell'anno successivo.

Titolo I. Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo

Art. 2

1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare le superfici destinate alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 3

1.

Ogni anno:

a)i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto;

b)i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto dell'annata sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.

2. Finché lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 83, le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogne Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.

3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purché mediante una aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 4

1. Quando la produzione viticola di uno Stato membro supera 25 000 ettolitri annui, questo Stato procede, nei casi previsti all'articolo 5, alla classificazione, secondo la loro vocazione viticola naturale, delle superfici coltivate a viti per la produzione di vino, nonché delle superfici che fanno oggetto di una dichiarazione d'intenzione d'impianto di viti destinate alla produzione di vino ai sensi dell'articolo 8.

2. La classificazione delle superfici di cui al paragrafo 1 è effettuata in base a tre categorie conformemente al paragrafo 4.

3.

I titoli alcolometrici volumici di cui al paragrafo 4 si intendono come titoli alcolometrici volumici ottenuti in un'annata media, alle condizioni di produzione tradizio-

nali, segnatamente in materia di conduzione del vigneto, di resa e di varietà di viti.

4.

Per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B:

a)la categoria 1 comprende le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d.;

b)la categoria 2 non comprende alcuna superficie;

c)la categoria 3 comprende le superfici diverse da quelle di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la parte francese della zona viticola B: a)la categoria 1 comprende le superfici:

ii)che la Francia ha riconosciuto o riconoscerà come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o

ii)situate

-su colline, su versanti collinari o

-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio e comportanti molti elementi grossolani

e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 8,5 %; b)la categoria 2 comprende le superfici:

ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo acolometrico volumico naturale medio rechiesto, di cui alla lettera a), o

ii)non incluse alla lettera a) o alla lettera c); c)la categoria 3 comprende le superfici situate:

iii)su alluvioni recenti, o

iii)su terre profonde con scarsi elementi grossolani o

iii)a fondo valle. Per quanto riguarda la zona viticola C I: a)la categoria 1 comprende le superfici:

ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosce-

ranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o ii)situate:

-su colline, su versanti collinari o

-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio o comportanti molti elementi grossolani,

e dionee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 9,0 %; b)la categoria 2 comprende le superfici:

ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a), o

ii)non incluse alla lettera a) o lettera c); c)la categoria 3 comprende le superfici: iii)situate:

-su alluvioni recenti o

-su terreni profondi con scarsi elementi grossolani o

-a fondo valle o

ii)chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidita eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero

iii)idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite per cui esistono interessanti possibilità di smercio. Per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b): a)la categoria 1 comprende le superfici:

ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. ii)o situate:

-su colline, su versanti collinari, o

-in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana,

e idonnee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10 % nella zona viticola C III e a 9,5 % nella zona viticola C II; b)la categoria 2 comprende le superfici:

ii)situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero

ii)corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a); c)la categoria 3 comprende le superfici:

ii)chiaramente non idonnee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavore vole, ovvero

ii)situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistonò interessanti possibilità di smercio.

5. Tutte le superfici delle regioni non comprese in una zona viticola sono incluse nella categoria 3.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Art. 5

1.

Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare:

-di un'autorizzazione per un nuovo impianto ai sensi dell'allegato V, comformemente alla normativa comu-

nitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o

-di un premio di abbandono previsto dal regolamento (CEE) n. 456/809 o dal regolamento (CEE) n. 777/8510, o

-delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/8011,

le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.

2. In caso di un'azione collettiva avente per oggetto il ricorso ad una o più delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario ed alle stesse condizioni, alla classificazione delle superfici interessate dal complesso dell'azione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Art. 6

1.

Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.

Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

2.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:

-le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;

-le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;

-negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60 % della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE;

-le superfici destinate alla sperimentazione viticola.

3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.

Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. Articolo 7 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga:

-d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,

oppure

-di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.

A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto, di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente, regolamento.

2.

Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1:

-può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'esortpazione;

-può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.

Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dalla Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.

3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.

4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

5. Prima del 1o gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 8

1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.

2.

Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato, ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.

Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che ha effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo.

3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.

Art. 9

1.

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tenuto conto in particolare:

-delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

-delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 357/7912,

una comunicazione sull'evoluzione del potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio. La predetta rilevazione:

a)è effettuata per le unità geografiche seguenti

-per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;

-per la Francia: i «départements»;

-per l'Italia: le province;

-per la Grecia: i «nomoi»;

-per la Spagna: le province e le regioni;

-per il Portogallo: le regioni;

-per gli altri Stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;

2.

Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo, tenendo conto delle comunicazioni degli Stati membri menzionate al paragrafo 1.

Nella relazione deve essere stabilito il rapporto esistente tra il potenziale produttivo e gli impieghi e deve essere valutata l'evoluzione prevedibile di tale rapporto.

Sulla base di tale relazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, in deroga all'articolo 6, che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di vini da tavola classificati nella categoria 1, se l'evoluzione del mercato dei vini da tavolo lo giustifica. Nel contempo e con la stessa procedura, il Consiglio fissa le condizioni alle quali possono essere concesse tali autorizzazioni.

Art. 10

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato decide, prima del 1o ottobre 1986, le misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra il potenziale viticolo e il fabbisogno del mercato, tenuto conto in particolare della vocazione viticola, nonché dell'esistenza di alternative economicamente valide in materia di colture agricole, delle diverse superfici quali risultano dalla classificazione elaborata conformemente all'articolo 4.

Art. 11

1. Gli articoli da 6 a 9 non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vini non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola.

2.

Il presente titolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri:

-di adottare normative nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti;

-di prescrivere che le domande o le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre indicazioni necessarie ai fini del controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo.

Art. 12

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati:

-fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente;

-a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello Stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 13

1.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti. Tali norme prevedono in particolare:

-la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;

-la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 per esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, eseguire ricerche scientifiche, lavori di selezione e di incrocio, nonché produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.

2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.

3.

L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate: a)varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:

-prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti),

-prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.

Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1992;

b)varietà di viti classificate come autorizzate temporanea-

mente dopo il 31 dicembre 1976, viene effettuata al più tardi venticinque

Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.

4.

Salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

-le uve fresche,

-i mosti di uve,

-i mosti di uve parzialmente fermentati.

-i vini nuovi ancora in fermentazione,

-i vini,

provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare soltanto se sono destinati ad acetifici o distillerie. Tali prodotti possono inoltre essere utilizzati per il consumo familiare del viticoltore.

5. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Art. 14

È vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3.

Titolo II. Norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici

Art. 15

1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 7, da 10 a 13 e 15 dell'allegato I, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati retficati e i vini spumanti definiti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente titolo, dall'allegato VI o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo.

2.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enolgici previsti dall'allegato VI, imporre condizioni più rigorose, intese a garantire il mantenimento delle caratteristische essenziali dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola designati conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, prodotti nel loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del comma precedente.

La Commissione adotta misure adeguate per portare queste disposizioni a conoscenza degli altri Stati membri.

3. I requisiti di purezza e di identità delle sostanze enologiche di cui all'allegato VI sono quelli stabiliti dalle disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia o, in mancanza di tali disposizioni, quelli che sono conformi alla legislazione nazionale.

4. Salvo deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, l'aggiunta, di acqua ai prodotti di cui all'articolo 1 è vietata. Tuttavia la dissoluzione nell'acqua di talune sostanze enologiche è tollerata quando sia indispensabile al loro impiego.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, può limitare o vietare, per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle pratiche o dei trattamenti enologici di cui all'allegato VI.

6.

Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 83:

-le modalità relative alla comparabilità di talune pratiche e trattamenti enologici applicati nei paesi terzi con quelli esposti nell'allegato VI;

-le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire fino ad una data da determinare l'impiego di acido malico per l'acidificazione dei vini prodotti nel loro territorio;

-le altre modalità di applicazione del presente articolo.