Regolamento recante norme per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3, commi 170 e 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante disposizioni per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle modalita' di presentazione delle istanze, delle procedure per il controllo delle stesse e delle modalita' per il pagamento delle somme dovute e per l'estinzione dei giudizi, nonche' l'emanazione di altre disposizioni occorrenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1 Modalita' per la presentazione della domanda
1. Per la definizione delle liti fiscali in materia di dogane, ivi comprese quelle che rientrano nella gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' redatta, per ciascuna lite, una distinta domanda; la domanda, in carta libera, e' consegnata o spedita, in plico raccomandato, senza avviso di ricevimento, entro il 30 settembre 1996 alla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette territorialmente competente ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.
2. Nella domanda il contribuente indica nome, cognome, recapito, codice fiscale, eventuale partita IVA, estremi d'identificazione della lite alla quale si riferisce, nonche' dichiara, relativamente alle controversie concernenti violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Alla domanda e' allegata copia della ricevuta di pagamento di cui all'art. 2, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 3.
3. Nel caso di processo verbale di constatazione, per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente presenta domanda di definizione ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dalla data del pagamento invia o consegna all'ufficio, presso il quale e' stata presentata la domanda, copia della domanda medesima, con allegata copia della ricevuta del pagamento.
Art. 2 Modalita' per il pagamento delle somme dovute
1. Il pagamento del tributo, se dovuto, e del 15 per cento della sanzione irrogata e' effettuato presso uno degli uffici di ricevitoria doganale compresi nell'ambito della direzione compartimentale di cui al comma 1 dell'art. 1 mediante versamento diretto ovvero mediante utilizzo di conto corrente postale intestato all'ufficio di ricevitoria doganale.
2. Per i crediti gia' iscritti a ruolo, unitamente alle somme di cui al comma 1, il contribuente deve corrispondere i diritti eventualmente spettanti al concessionario della riscossione.
Art. 3 Controllo degli uffici
1. La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorita' giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite e' pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento.
2. La direzione compartimentale, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, procede all'esame delle domande, al fine di verificare:
a) l'ammissibilita' della domanda stessa;
b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;
c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.
3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonche' all'autorita' giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite e' pendente.
Art. 4 Modalita' per l'estinzione dei giudizi
1. L'autorita' giudiziaria dichiara l'estinzione del giudizio sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Il provvedimento di estinzione e' revocato ad ogni effetto nel caso di cui all'art. 3, comma 3. In tale caso, il giudice fissa d'ufficio la nuova udienza.
3. Per le udienze fissate per una data successiva al 30 settembre 1996, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produca copia della domanda di definizione e dell'attestazione di pagamento, fornendo altresi' prova dell'avvenuta presentazione o spedizione della domanda medesima nel termine di cui all'art. 1, comma 1, il giudizio e' sospeso fino alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, da parte dell'amministrazione.
Art. 5 Estinzione delle violazioni costituenti reato
1. La definizione effettuata a norma dell'art. 1 estingue i reati di cui all'art. 3, comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. I procedimenti in corso per i reati di cui al comma 1 sano sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di definizione, e, se questa e' stata presentata, fino a quando l'amministrazione non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, l'esito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 12