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Sez. 5 - , Sentenza n. 1759 del 23/01/2019 (Rv. 652365 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Soprattasse e pene pecuniarie - Sospensione della riscossione nel caso di violazione dovuta a condotta illecita di terzi, ai sensi della legge n. 423 del 1995 - Portata applicativa - Adempimenti previsti dalla legge - Necessità - Esclusione - Applicazione anche in caso di pagamento già effettuato - Legittimità - Possibilità di fornire in giudizio la prova delle condizioni previste dalla legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652365-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'art. unico della l. n. 423 del 1995, il quale, in tema di violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati, va interpretato - al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento ed in coerenza con quanto previsto dal sopravvenuto art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - nel senso che la non debenza delle dette soprattasse e pene pecuniarie non è subordinata al rispetto degli adempimenti procedurali (istanza di sospensione da parte del contribuente, denuncia del reato all'autorità giudiziaria, ecc.) stabiliti dalla medesima l. n. 423 del 1995, e che le condizioni obiettive richiamate dalla legge stessa possono essere fatte valere anche in sede di impugnazione dell'atto impositivo, o chiedendo la restituzione di quanto già versato, e fornendo la prova della sussistenza delle anzidette circostanze direttamente in sede di giudizio tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)