Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 06/08/1977 (Rv. 387210 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE - AMMISSIBILITA - MANDATO SPECIFICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE - AMMISSIBILITA - MANDATO SPECIFICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'amministratore di una societa puo acquistare un immobile per la societa, indipendentemente da un mandato specifico. Considerata la natura e le finalita dell'ente, infatti, l'atto e ricompreso fra quelli di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali lo amministratore e istituzionalmente investito dei poteri di rappresentanza della societa. In tali poteri rientra, per il combinato disposto degli artt 2384 e 2298 cod civ, anche quello di conferire un mandato ad negotia con poteri di rappresentanza. In ogni caso, non puo farsi questione di carenza di poteri, qualora la assemblea plenaria abbia approvato le trattative intercorse e deliberato di dar corso all'acquisto, cosi ratificando l'operato dello amministratore della societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1400, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)