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Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

Testo in vigore al

Art. 26

1. Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza;

  1. a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;6

  2. b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;

  3. c) quando per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

  4. d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 27

1. La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:

  1. a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26;34

  2. b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;

  3. c) di lire duemila in tutti gli altri casi.

2. Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.

3. In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila.26

Art. 28

1. Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta', quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

Art. 29

1. Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale.

2. Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilita' nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 25, dalla lettera c) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente Ordinamento.

Art. 30

1. La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se il sanitario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa.

2. In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

3. Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purche' sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

4. L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente art. 25.6

5. Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennita' degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennita' agli altri aventi diritto.

6. Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennita' anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.

Art. 31

1. La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

  1. a) quando il sanitario muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;6

  2. b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o piu' anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;6

  3. c) quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.

3. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente art. 30 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 32.

4. Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 32

1. La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:

  1. a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani il sessantacinque per cento; con tre orfani il settanta per cento; con quattro o piu' orfani il settantacinque per cento;

  2. b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani il cinquanta per cento; quattro o piu' orfani il sessanta per cento.

Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 30. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 31 la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene cosi ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi. Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'art. 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilita' successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate. La misura della pensione indiretta non puo' essere minore di lire milleduecentocinquanta.6

Art. 33

1. La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera c) del precedente art. 26 ha diritto alla pensione indiretta qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30, purche' nati o legittimati da matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla causa stessa.

3. Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenta ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita' amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.

4. La pensione indiretta dovuta nei casi previsti dai commi precedenti, da determinarsi colle norme di cui al precedente art 32 non puo' essere minore di lire cinquemila annue. Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 32.346

5. La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario che non abbia gia' conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26 deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

6. Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32.

Art. 34

1. La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

2. Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore eta' non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione.

3. Le orfane, anche di eta' minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.

Art. 35

1. Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennita' dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941.

Art. 36

1. 11 diritto a conseguire l'indennita' o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione gia' conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 37

1. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta.

2. La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, per i quali, a norma dell'art. 555 del Codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.

Art. 38

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 36 e 37 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il sanitario, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.

2. La pensione alla moglie ed alla prole del sanitario che sia cessato dal rapporto d'impiego per una delle condanne di cui al precedente art. 36 non puo' pero' superare quella spettante alla vedova ed agli orfani del sanitario che sia stato pensionato in seguito a condanna.

3. Il conseguimento dell'indennita' o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del sanitario condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

4. Qualora il sanitario riacquisti il diritto al conseguimento della indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 37, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita' ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al sanitario stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

5. Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 30 a 33 del presente Ordinamento.

6. Nel caso di ripristino del diritto a indennita' o di cessazione della sospensione di cui all'art. 37 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia gia' stata liquidata ad altri aventi diritto.

Art. 39

1. Nessun conferimento d'indennita' o di pensione diretta puo' essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 26 lettera c) e 33.

2. E' pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo.

3. Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.6

Capo II. Servizi utili a indennita' o pensione

Art. 40

1. Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai sanitari con diritto alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, salvo ricupero degli arretrati a qualsiasi periodo riferibile, in caso di omesso versamento, nonche' il servizio riscattato.

2. Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento successivamente prestati.

3. E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il sanitario presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' il sanitario stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura od alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi.

4. Il termine predetto non puo' scadere ne' prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i sanitari gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

Art. 41

1. Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti e' improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.

Art. 42

1. Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.

2. Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.

3. Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica' valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

4. La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

5. Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza, che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

Art. 43

1. Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.

Art. 44

1. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa e' valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

2. Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennita' liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennita' liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 45

1. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilita' sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.

2. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 46

1. I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.

2. I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.

3. Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.6