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Sez. L, Sentenza n. 903 del 02/02/1983 (Rv. 425661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 604 DEL 1966 - FATTISPECIE - LICENZIAMENTO NEL CASO DI UN RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA ATTUATO AL FINE DI UNA PIÙ ECONOMICA GESTIONE DI ESSA - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 604 DEL 1966 - FATTISPECIE - LICENZIAMENTO NEL CASO DI UN RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA ATTUATO AL FINE DI UNA PIÙ ECONOMICA GESTIONE DI ESSA - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*

Rientra nella previsione di cui alla seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificata.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)