Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 77
1. Il concorso e l'esame d'idoneita' di cui all'art. 76 sono indetti con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.
2. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Sezione II. Concorso per esami
Art. 78
1. Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di eta'.
2. Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituito di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.
3. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Art. 79
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, qualifica non inferiore a "nella media" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
2. Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Art. 80
1. L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.
2. Per la prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla autorizzazione.
3. La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.
4. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
5. La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
8. Ai candidati che superino le prove facoltative, e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con indicazione del voto riportato nella prova scritta.
10. Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
11. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.
12. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Art. 81
1. I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.
2. I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta.
3. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Art. 82
1. Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.
2. Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.
3. Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
4. Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta.
5. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave.
Art. 83
1. Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.
2. Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.
4. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70.
5. La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.
6. A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Art. 84
1. Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto Ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica, sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di, grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.
2. Per le prove facoltative di cui al primo comma dello art. 83, la Commissione puo' essere integrata da esperti.
3. Alla Commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 85
1. Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.
Art. 86
1. Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero.
2. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
3. La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 110.
Sezione III. Esame di idoneita'
Art. 87
1. All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.
2. Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Art. 88
1. L'esame di idoneita' consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.
2. Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
3. Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
4. A parita' di voti ha la precedenza il piu' anziano in ruolo.
5. Il giudizio sulla idoneita' e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.
Art. 88-bis
1. All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a "nella media" e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
2. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
3. La promozione al grado di vicebrigadiere e' subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneita' di cui al comma precedente.
4. Le modalita' per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.
5. Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere piu' scrutinati per la promozione ad anzianita' congiunta al merito.
Art. 89
1. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-bis.
2. La nomina conseguente all'esame di idoneita' e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianita' congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.
3. I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneita' i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita' congiunta al merito.
Capo III. Avanzamento al grado di brigadiere.
Art. 90
1. L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo.
2. All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a "nella media", non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
3. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Capo IV. Avanzamento ai gradi di maresciallo
Sezione I. Avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe
Art. 91
1. Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
2. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
3. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
4. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
5. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.
Art. 92
1. Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave.
2. Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneita'. Sono esclusi dalla ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Art. 93
1. Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.
2. La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.
3. Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito o di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.
4. La prova orale verte un materie attinenti ai servizi di istituto.
5. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non interiore a trenta cinquantesimi.
8. Ai candidati che superino le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
10. Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.
11. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo.
Art. 94
1. Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3°- classe e', determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.
2. Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:
1) di anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
2) qualita' fisiche, morali e di carattere: punti 30;
3) cultura generale e professionale: punti 20;
4) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 10;
5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria.
Art. 94-bis
1. All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
2. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
Art. 95
1. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.
2. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'.