Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 05/12/1962 (Rv. 254815 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - COMPENSAZIONE - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFIUTO DELLA COMPENSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - COMPENSAZIONE - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFIUTO DELLA COMPENSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il principio regolatore della disciplina dell'attribuzione dell'Onere delle spese giudiziali e in funzione della soccombenza in lite non considerata partitamente per ciascun grado di essa ma in relazione al suo esito finale. Di guisa che, derivandone il corollario del divieto che le spese possano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, l'Onere di esse va collegato all'esito finale della lite indipendentemente da quello delle precedenti fasi del giudizio. L'attribuzione dell'Onere delle spese con il solo limite predetto del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la loro eventuale totale o parziale compensazione non e assoggettabile al Sindacato di legittimita. Quando il giudice non dispone una qualsiasi compensazione non ha neppure l'Obbligo di darne motivazione perche la compensazione stessa e nel suo potere discrezionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)