Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 05/07/1969 (Rv. 342044 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA.*
La vendita di cosa futura non consiste in un contratto in formazione non ancora perfetto, ma in un negozio perfetto ab initio, con contenuto ed effetti obbligatori, ricorrendo in esso tutti gli elementi essenziali del contratto, e cioe i soggetti, la causa venditionis e lo oggetto, costituito dalla res sperata aut in fieri. (V. 1075-69, massima n.339578 459-67, massima n.326404 910-66, massima n.321815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)