Sez. 4, Sentenza n. 50297 del 11/07/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274048 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Atti interruttivi - Decreto di citazione per il giudizio d'appello - Idoneità ad interrompere il corso della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)