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Sez. 3, Sentenza n. 800 del 29/01/1999 (Rv. 522750 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Domanda di risarcimento dei danni - Singole voci della pretesa risarcitoria costituenti unico "petitum" - Cumulabilità ex art.10 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522750-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, ai sensi dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ., le domande proposte nel processo contro la medesima persona, ma non anche le voci che configurano elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento dei danni per lesioni personali, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno biologico, morale, patrimoniale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ. e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza del disposto dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)