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Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 13 Gestore di sistemi indipendente

1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistemi indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

  2. b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 12;

  3. c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;

  4. d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

  5. e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 714/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.

4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistemi indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistemi indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario dei sistemi di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

  1. a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

  2. b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all’uopo necessari sono approvati dall’autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;

  3. c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e

  4. d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.

6. In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Art. 14 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

  1. a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

  2. b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e

  3. c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Art. 15 Dispacciamento e bilanciamento

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego degli interconnector con altri sistemi.

2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

3. Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l’obbligo di agire in conformità all’articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 % di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.

5. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.

6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

7. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.

Art. 16 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Capo V. Gestore di trasmissione indipendente

Art. 17 Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

  1. a) i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

  2. b) il personale necessario per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

  3. c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistemi di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

    1. i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

    2. ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall’autorità di regolamentazione;

  4. d) fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.

2. L’attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all’articolo 12:

  1. a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;

  2. b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell’ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (l’ENTSO per l’energia elettrica);

  3. c) la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

  4. d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

  5. e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;

  6. f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

  7. g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell’energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

  8. h) tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio19.

4. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Art. 18 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1. Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasmissione dispone:

  1. a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e

  2. b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2. Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3. Le affiliate dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.

4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.

5. Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 714/2009, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.

7. Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

8. Il gestore del sistema di trasmissione informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9. L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

10. Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 o 11 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.

Art. 19 Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell’articolo 20.

2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

  1. a) se sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

  2. b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di tale cessazione anticipata.

3. Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Art. 20 Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.

2. L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7. A tutti i membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Art. 21 Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2. Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.

3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

  1. a) controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

  2. b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;

  3. c) riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

  4. d) notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e

  5. e) riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

4. Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all’organo di sorveglianza.

5. Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all’articolo 22.

6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all’adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.

8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

  1. a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

  2. b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;

  3. c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.

9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all’articolo 16.

10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11. Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.

12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

Art. 22 Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

  1. a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;

  2. b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

  3. c) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria.

4. L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5. L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

6. L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

  1. a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

  2. b) indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

  3. c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

a) al finanziamento ad opera di terzi;

b) alla costruzione ad opera di terzi;

c) alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;

  1. d) alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l’attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

8. Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Art. 23 Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

1. Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionale di regolamentazione.

2. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasporto. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.

3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

Capo VI. Gestione del sistema di distribuzione

Art. 24 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.

Art. 25 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo.

4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l’energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002.

6. Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

Art. 26 Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

  1. a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

  2. b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

  3. c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 37 paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

  4. d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate dalle autorità di regolamentazione o altri organi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Art. 27 Obbligo di riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Art. 28 Sistemi di distribuzione chiusi

1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

  1. a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure

  2. b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

  1. a) dal requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

  2. b) dal requisito di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37.

3. Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

Capo VII. Separazione e trasparenza della contabilità

Art. 30 Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall’articolo 31.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Art. 31 Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g)20 del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società21. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell’energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell’energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

Capo VIII. Organizzazione dell’accesso al sistema

Art. 32 Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3 e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione.

Art. 33 Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:

  1. a) fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

  2. b) a partire dal 1o luglio 2004, tutti i clienti non civili;

  3. c) a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica:

  1. a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; e

  2. b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.