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Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007 (Rv. 597018 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento d'ingiunzione - Giudice di pace - Causa di valore inferiore a 1100 euro - Sentenza d'incompetenza con contestuale revoca del decreto ingiuntivo - Decisione sul merito - Esclusione - Statuizione sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597018-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

La sentenza che accoglie l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito in sede monitoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo, non integra una decisione nel merito e contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)