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Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 04/07/1967 (Rv. 328463 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO APPOSTO SUL RICORSO - AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL MANDANTE AD OPERA DI UN AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO ANCHE DA PARTE DI UN AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - CONSEGUIMENTO DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO CHE HA AUTENTICATO IL MANDATO DOPO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328463-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO APPOSTO SUL RICORSO - AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL MANDANTE AD OPERA DI UN AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO ANCHE DA PARTE DI UN AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - CONSEGUIMENTO DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATO CHE HA AUTENTICATO IL MANDATO DOPO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - IRRILEVANZA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione qualora il mandato ad litem, su di esso redatto, sia stato autenticato soltanto da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, a nulla rilevando che il ricorso medesimo sia firmato anche da un altro avvocato iscritto o che il difensore, da cui e stata autenticata la procura, ottenga l'iscrizione successivamente alla notifica del ricorso. Questo deve essere, infatti, perfetto in tutti i suoi elementi essenziali sin dall'inizio onde la sopravvenienza - rispetto alla notifica - della cennata iscrizione non ha efficacia sanante. (Cfr. 2129-62 2793-59 2372-57 1268-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)