Sez. 1, Sentenza n. 7338 del 12/07/1999 (Rv. 528524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Accertamenti in rettifica - "Prova per presunzione" - Legittimità - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE
In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare.(Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione della Commissione tributaria che aveva accolto il gravame del contribuente, esercente attività di lavorazione di marmi in qualità di imprenditore individuale, avverso un avviso di accertamento in rettifica, operato dall'ufficio Imposte Dirette sulla base di un rapporto della Guardia di Finanza al P.M., fondato, secondo la decisione impugnata, sull'assioma della riconducibilità degli accertati movimenti bancari facenti capo al ricorrente all'attività d'impresa dallo stesso esercitata; assioma recepito acriticamente dall'Ufficio finanziario. Nella pronuncia della Corte si rileva che la sentenza impugnata aveva completamente pretermesso ogni valutazione in ordine alla possibilità che il fatto, accertato, della disponibilità di somme cospicue da parte del contribuente di cui si trattava sui propri conti correnti nel periodo di riferimento conducesse, in via inferenziale e non assiomatica, al fatto, da accertare, della provenienza di quelle somme dall'attività d'impresa dello stesso.)
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)