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Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 14/05/2013 Cc. (dep. 06/09/2013) Rv. 256945 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Profitto del reato - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256945-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Non costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività all'emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali; ne consegue che non trattandosi di somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio e, conseguentemente, la condotta illecita di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)