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Sez. U, Sentenza n. 115 del 20/01/1970 (Rv. 344846 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMUNE - FORNITURA DI MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI UNA STRADA - OBBLIGO DEL COMUNE DI PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344846-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMUNE - FORNITURA DI MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI UNA STRADA - OBBLIGO DEL COMUNE DI PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA - INSUSSISTENZA.*

Poiche i privati non hanno la facolta di sostituirsi alla pa nello adempimento dei doveri ad essa incombenti, con l'effetto di riferire il proprio operato alla stessa amministrazione sia pur nei limiti dell'utile gestione, e da escludere che, nel caso di fornitura ad un comune dei materiali necessari per la sistemazione di una strada comunale (non preceduta dalla stipula di un valido contratto), l'utilita dell'opera, ai fini della proponibilita dell'Azione di indebito arricchimento, possa essere riconosciuta in base al solo fatto che il comune era tenuto a provvedere alla manutenzione di detta strada.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)