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Sez. L, Ordinanza n. 14684 del 31/05/2025 (Rv. 675624-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675624-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi

presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)