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Sez. 1, Sentenza n. 9088 del 26/03/1986 Ud. (dep. 10/09/1986) Rv. 173698 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - DETENZIONE COMUNE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - DETENZIONE DELLA "MODICA QUANTITÀ" - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ DI SOSTANZA DETENUTA IN UN UNICO CONTESTO TEMPORALE DA TUTTI I COMPARTECIPI O ANCHE SOLTANTO DA UNO DI ESSI.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173698-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - DETENZIONE COMUNE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - DETENZIONE DELLA "MODICA QUANTITÀ" - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ DI SOSTANZA DETENUTA IN UN UNICO CONTESTO TEMPORALE DA TUTTI I COMPARTECIPI O ANCHE SOLTANTO DA UNO DI ESSI.*

Ai fini di accertare nell'ipotesi di concorso di persone, se il fatto costituisce l'uno o l'altro dei delitti, di cui agli artt. 71 e 72 legge 689/79, è necessario, ma anche sufficiente, fare riferimento alla quantità di sostanza stupefacente, detenuta o venduta, in un unico contesto temporale da tutti i compartecipi, nel quadro dell'accordo criminoso, o anche soltanto da uno di essi; con la conseguenza, che ove il quantitativo di droga da tutti o anche da uno solo dei compartecipi, detenuto o venduto superi, la "quantità modica", tutti rispondono del delitto disciplinato dall'art. 71, qualunque sia l'apporto, nella vendita o nella detenzione, del singolo concorrente, nella fase della realizzazione collettiva del delitto. (Conf mass n 161694, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)