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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Testo in vigore al

Titolo V. Controllo sugli atti della regione e delle province

Art. 42

1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province e' esercitato, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una sezione regionale della Corte stessa avente sede in Trento e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

2. Alla sezione e' altresi' assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonche' di funzionari e impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

3. L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso.

4. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, conferire le funzioni di Presidente reggente la sezione regionale al consigliere piu' anziano.

5. Il numero dei votanti della sezione non puo' essere inferiore a tre.

6. I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo sugli atti delle varie amministrazioni secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

7. Uno dei tre consiglieri e' delegato al controllo sugli atti della provincia di Bolzano. Egli esercita le sue funzioni e ha sede in Bolzano.

Art. 43

1. In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianita' nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

2. I consiglieri sono sostituiti tra loro con decisione del presidente della sezione.

Art. 44

1. Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, e' delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione, che esercita le sue funzioni a Trento. Rispetto a tali atti pero' rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

Art. 45

1. Nello svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento della sezione regionale e dei relativi uffici di controllo si osservano le procedure previste dal primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art.

2. 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

3. Il Presidente della sezione regionale coordina l'attivita' dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attivita' che e', a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 46

1. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione. I titoli di pagamento sono vistati dal primo referendario o referendari preposti agli uffici che ne dispongono la registrazione.

2. I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari.

3. Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione la giunta regionale o la giunta provinciale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.

Art. 47

1. I rendiconti delle aperture di credito disposti a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione regionale della Corte dei conti; per la dichiarazione di regolarita', con l'osservanza delle modalita' e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

2. La dichiarazione di regolarita' e' emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici.

Art. 48

1. Il rendiconto generale della regione e delle province e verificato dalla sezione della Corte dei conti la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' all'art. 40 del testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.

2. La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che la sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della giunta.

3. Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al competente commissario del Governo.

Art. 49

1. Le spese relative al personale della sezione sono a carico dello Stato, quelle per i locali sono a carico della regione.

Titolo VI. Norme transitorie e finali

Art. 51

1. Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52

1. Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. - CARUSO