Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
Testo in vigore al
Titolo V. Controllo sugli atti della regione e delle province titolo abrogato dal d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Titolo VI. Norme transitorie e finali
Art. 51
1. Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.
Art. 52
1. Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Art. 53
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art. 12, e i titoli I, VI, VIII, escluso l'art. 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'art. 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. - CARUSO