Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 06
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia alla prescrizione - Requisito di efficacia - Intervenuta maturazione del termine - Conoscibilità di questa per effetto di valutazioni giuridiche operate in sentenza - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La rinuncia dell'imputato alla prescrizione del reato effettuata nel corso del giudizio non è efficace se la maturazione del relativo termine, pur collocabile anteriormente alla rinuncia stessa, dipenda da valutazioni giuridiche solo successivamente operate in sentenza, in quanto solo a decorrere da tale momento è conoscibile l'effetto estintivo pur anteriormente prodottosi e l'interessato è posto in grado di valutare gli effetti di tale rinuncia, con la conseguenza che, ove la prescrizione dipenda da valutazioni operate dalla corte di cassazione, al fine di garantire l'effettività del diritto di rinunzia, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio verifichi la volontà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione. (Fattispecie di prescrizione già maturata al momento della rinuncia per avere la Corte successivamente escluso la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)