Sez. 1, Sentenza n. 42 del 13/01/1971 (Rv. 349354 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALI - PASSAGGIO DELLE RISERVE A CAPITALE - IMPOSTA PROPORZIONALE - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALI - PASSAGGIO DELLE RISERVE A CAPITALE - IMPOSTA PROPORZIONALE - APPLICABILITA.*
L'aumento di capitale della societa per azioni, eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art 2442 cod civ, non costituisce nuovo apporto di danaro dai soci alla societa, dato che le riserve, sia pure facoltative, gia si trovano nel patrimonio di quest'ultimà ma, poiche la predetta imputazione importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, il quale puo essere monetizzato soltanto in ipotesi di scioglimento della societa o in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante, ex art 2445 cod civ, l'aumento di capitale, realizzato attraverso di essa, pur non importando trasmissione di proprieta, importa 'mutamento di uso e godimento di beni mobilì, e va pertanto, a sensi dell'art 4 del RD 30 dicembre 1923, n 3269, assoggettato alla tassa proporzionale di registro di cui all'art 85 della tariffa a, allegata al citato decreto. (V 2146'37' 3411'59' 769'66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2445, Cod. Civ. art. 2442, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)