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Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 13/01/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159023 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CARATTERE FACOLTATIVO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CONSEGUENZE - CONCESSIONE: OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DINIEGO: INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159023-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CARATTERE FACOLTATIVO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CONSEGUENZE - CONCESSIONE: OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DINIEGO: INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*

La concessione delle circostanze attenuanti generiche è per il giudice facoltativa, come si desume da una lettura comparata degli artt. 62 e 62 bis cod. pen.; talché l'Obbligo della motivazione è previsto solo quando il giudice, avvalendosi del suo potere discrezionale, ritenga di concedere le anzidette attenuanti e non già quando intenda negarle, posto che diversamente S'inciderebbe arbitrariamente sulla facoltatività che si tramuterebbe in obbligatorietà. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che il giudice di appello, quando non reputi di accogliere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto ad una risposta specifica nella motivazione della sentenza). (Conf mass n 151034; (Conf mass n 151362).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)