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Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 17/07/1965 (Rv. 313009 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE E SOLIDALE DEI RAPPRESENTANTI - PERSISTENZA DOPO LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE RAPPRESENTATIVA.*
Stato
decisa il 1965-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313009-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE E SOLIDALE DEI RAPPRESENTANTI - PERSISTENZA DOPO LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE RAPPRESENTATIVA.*

La responsabilita personale e solidale di coloro che, nell'Esercizio di una funzione rappresentativa, hanno operato e contrattato con terzi in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, perduta a titolo di fideiussione ex lege, anche dopo la cessazione della funzione, senza essere subordinata alla preventiva escussione del fondo comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)