Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 17/07/1965 (Rv. 313009 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE E SOLIDALE DEI RAPPRESENTANTI - PERSISTENZA DOPO LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE RAPPRESENTATIVA.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE E SOLIDALE DEI RAPPRESENTANTI - PERSISTENZA DOPO LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE RAPPRESENTATIVA.*
La responsabilita personale e solidale di coloro che, nell'Esercizio di una funzione rappresentativa, hanno operato e contrattato con terzi in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, perduta a titolo di fideiussione ex lege, anche dopo la cessazione della funzione, senza essere subordinata alla preventiva escussione del fondo comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)