Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
Testo in vigore al
Art. 17
1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.
Art. 18
1. La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ....
2. Il decreto di concessione contiene:
a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;
e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;
f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello State ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.
3. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
4. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di L. 10, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
Art. 19
1. I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni.
Art. 20
1. Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennita', ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.
2. L' inadempimento all' obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.
Art. 21
1. La concessione della miniera e' temporanea.
Art. 22
1. La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.
2. L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.
Art. 23
1. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
2. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.
Art. 24
1. Il concessionario puo' disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.
Art. 25
Art. 26
1. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, ..., sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.
2. La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.
3. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
Art. 27
1. Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale.
2. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, e' nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.
3. Indipendentemente dalla nullita' suddetta, il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.
4. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti, dopo avere inteso l'Amministrazione militare.
5. Il decreto che autorizza il trasferimento e' registrato con tassa fissa di L. 10.
Art. 28
1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.
2. Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.
3. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.
Art. 29
1. I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
2. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorita' pubblica la necessaria assistenza.
Art. 30
1. L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
2. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale.
3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.
4. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreche', a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.
Art. 31
1. Il concessionario e' tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.
2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 10.
Art. 32
1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
2. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.
3. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, ....
4. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito.
Art. 33
1. La concessione cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Art. 34
1. La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
Art. 35
1. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.
2. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.
Art. 36
1. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.
2. In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria.
Art. 37
1. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.