Sez. 3, Sentenza n. 2766 del 09/01/1989 Ud. (dep. 20/02/1989) Rv. 182411 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - DISAPPLICAZIONE - POSSIBILITÀ.*
EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE EDILIZIA ILLEGITTIMA - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - DISAPPLICAZIONE - POSSIBILITÀ.*
In virtù dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E al giudice penale è affidato un generale controllo di legalità su tutti gli Atti amministrativi limitatamente al processo in corso: egli ha quindi il potere-dovere di non applicare gli Atti illegittimi per violazione di legge e non soltanto quelli illeciti, frutto cioè di collusione tra pubblico amministratore e privato. Ne deriva che al reato di costruzione senza concessione deve essere parificato quello di costruzione con provvedimento illegittimo e quindi da disapplicare: il principio di tassatività in tal caso non viene violato, poiché esso trova fondamento in quello di legalità.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)