Sez. 3, Sentenza n. 43249 del 22/10/2010 Cc. (dep. 06/12/2010) Rv. 248724 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Normativa antisismica - Installazione di cartelloni pubblicitari - D.P.R. n. 380 del 2001 - D.Lgs. n. 507 del 1993 - Rapporto di specialità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
Non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica incolumità e, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla natura commerciale o meno, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. (In motivazione la Corte, in una fattispecie riguardante il sequestro preventivo di un cartellone pubblicitario di consistenti dimensioni abusivamente installato, ha affermato che trovano applicazione ambedue le discipline sanzionatorie).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)