Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 10/10/1994 Cc. (dep. 21/01/1995) Rv. 200335 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Sospensione dall'ufficio - Idoneità a far cessare il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa - Esclusione - Fattispecie relativa a magistrato indagato per associazione mafiosa e corruzione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
La intervenuta "sospensione" dall'ufficio pubblico, attraverso cui si è realizzata l'attività criminosa, di per sè non è preclusiva della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la quale si riferisce alla probabile commissione di reati della stessa specie, che offendono, cioè, il medesimo bene giuridico del reato contestato. (Fattispecie relativa a magistrato indagato per associazione mafiosa e corruzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)