Sez. 2, Sentenza n. 14367 del 21/12/1999 (Rv. 532415 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - IN GENERE | Mancata o inesatta indicazione di uno dei soggetti partecipanti al giudizio - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - IN GENERE
La mancata, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che hanno partecipato al giudizio non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra, quindi, motivo di nullità della sentenza stessa, ma mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora dal contesto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)