Sez. L, Sentenza n. 396 del 17/01/1981 (Rv. 410860 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VERBALI DEI FUNZIONARI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - PRODUZIONE - NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO - NELLA FASE DELL'OPPOSIZIONE - VALORE PROBATORIO RISPETTIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - VERBALI DEI FUNZIONARI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - PRODUZIONE - NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO - NELLA FASE DELL'OPPOSIZIONE - VALORE PROBATORIO RISPETTIVO.*
Qualora un ente pubblico (nella specie, l'INPS) si avvalga della procedura monitoria di cui agli artt 633 e seguenti cod proc civ, tale ente, nella fase del procedimento sommario, puo porre a fondamento della sua pretesa, ai fini della prova per la pronuncia dell'ingiunzione per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali, gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari dell'ente stesso, mentre, nella fase dell'opposizione, e tenuto a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, senza che possa comunque negarsi efficacia all'atto pubblico proveniente da pubblico ufficiale autorizzato che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, che lo ha formato e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)